Vi invito a condividere questi suggerimenti che giungono da esperti dell'uso della rete e possono essere molto utili.
"Misurate SEMPRE le parole PRIMA di pubblicarle sul social network.
Se siete vittime di offese, diffamazioni o altro:
- non replicate usando gli stessi mezzi o modi
- raccogliete la documentazione (digitale e cartacea) necessaria
- recatevi presso il più vicino posto di Polizia Giudiziaria (Commissariato o caserma dei Carabinieri).
- informatevi sulle modalità di comportamento da adottare (sempre nell'ambito della legalità) e sulla reale efficacia dell'azione che state per intraprendere: in alcuni casi è indispensabile l'assistenza di un avvocato (valutate le possibili spese da anticipare).
Un consiglio: visto che su FB è molto facile "far sparire" i contenuti, oltre alle foto dello schermo (http://www.facebook.com/note.php?note_id=434151589477) e i link di riferimento, raccogliete i nominativi di persone che hanno letto e che sono in grado di testimoniare l'illecito (sempre che siano disponibili a farlo, naturalmente): il Giudice (se si arriva in tribunale) può ritenere, infatti, prova non ammissibile la stampa dello schermo in quanto "di paternità incerta" (nel caso in cui venga cancellato il contenuto originale).
Alcune delle Leggi interessate:
Codice Penale - Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Codice Penale - Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni). Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni). Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Codice Penale -
Art. 599 Ritorsione e provocazione
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute". --