Per un 2oo9 sulle ali di un valzer...
Auguri di ogni bene a tutti !





Era festa dovunque: in ogni chiesa, in ogni casa: intorno al ceppo, lassù; innanzi a un Presepe, laggiù; noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena; eran canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori… E le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, eran deserte nella rigida notte. E mi pareva di andar frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri; mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo:
- Buon Natale - e sparivo…
Ero già entrato così, inavvertitamente, nel sonno e sognavo. E nel sogno, per quelle vie deserte, mi parve a un tratto d’incontrar Gesù errante in quella stessa notte, in cui il mondo per uso festeggia ancora il suo natale. Egli andava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con una mano chiusa sul mento e gli occhi profondi e chiari intenti nel vuoto: pareva pieno d’un cordoglio intenso, in preda a una tristezza infinita.
Mi misi per la stessa via; ma a poco a poco l’immagine di lui m’attrasse così, da assorbirmi in sé; e allora mi parve di far con lui una persona sola. A un certo punto però ebbi sgomento della leggerezza con cui erravo per quelle vie, quasi sorvolando, e istintivamente m’arrestai. Subito allora Gesù si sdoppiò da me, e proseguì da solo anche più leggero di prima, quasi una piuma spinta da un soffio; ed io, rimasto per terra come una macchia nera, divenni la sua ombra e lo seguii.
Sparirono a un tratto le vie della città: Gesù, come un fantasma bianco splendente d’una luce interiore, sorvolava su un’alta siepe di rovi, che s’allungava dritta infinitamente, in mezzo a una nera, sterminata pianura. E dietro, su la siepe, egli si portava agevolmente me disteso per lungo quant’egli era alto, via via tra le spine che mi trapungevano tutto, pur senza darmi uno strappo.
Dall’irta siepe saltai alla fine per poco su la morbida sabbia d’una stretta spiaggia: innanzi era il mare; e, su le nere acque palpitanti, una via luminosa, che correva restringendosi fino a un punto nell’immenso arco dell’orizzonte. Si mise Gesù per quella via tracciata dal riflesso lunare, e io dietro a lui, come un barchetto nero tra i guizzi di luce su le acque gelide.
A un tratto, la luce interiore di Gesù si spense: traversavamo di nuovo le vie deserte d’una grande città. Egli adesso a quando a quando sostava a origliare alle porte delle case più umili, ove il Natale, non per sincera divozione, ma per manco di denari non dava pretesto a gozzoviglie.
- Non dormono… - mormorava Gesù, e sorprendendo alcune rauche parole d’odio e d’invidia pronunziate nell’interno, si stringeva in sé come per acuto spasimo, e mentre l’impronta delle unghie restavagli sul dorso delle pure mani intrecciate, gemeva: - Anche per costoro io son morto…
Andammo così, fermandoci di tanto in tanto, per un lungo tratto, finché Gesù innanzi a una chiesa, rivolto a me, ch’ero la sua ombra per terra, non mi disse:
- Alzati, e accoglimi in te. Voglio entrare in questa chiesa e vedere.
Era una chiesa magnifica, un’immensa basilica a tre navate, ricca di splendidi marmi e d’oro alla volta, piena d’una turba di fedeli intenti alla funzione, che si rappresentava su l’altar maggiore pomposamente parato, con gli officianti tra una nuvola d’incenso. Al caldo lume dei cento candelieri d’argento splendevano a ogni gesto le brusche d’oro delle pianete tra la spuma dei preziosi merletti del mensale.
- E per costoro - disse Gesù entro di me - sarei contento, se per la prima volta io nascessi veramente questa notte.
Uscimmo dalla chiesa, e Gesù, ritornato innanzi a me come prima posandomi una mano sul petto riprese:
- Cerco un’anima, in cui rivivere. Tu vedi ch’ìo son morto per questo mondo, che pure ha il coraggio di festeggiare ancora la notte della mia nascita. Non sarebbe forse troppo angusta per me l’anima tua, se non fosse ingombra di tante cose, che dovresti buttar via. Otterresti da me cento volte quel che perderai, seguendomi e abbandonando quel che falsamente stimi necessario a te e ai tuoi: questa città, i tuoi sogni, i comodi con cui invano cerchi allettare il tuo stolto soffrire per il mondo… Cerco un’anima, in cui rivivere: potrebbe esser la tua come quella d’ogn’altro di buona volontà.
- La città, Gesù? - io risposi sgomento. - E la casa e i miei cari e i miei sogni?
- Otterresti da me cento volte quel che perderai – ripeté Egli levando la mano dal mio petto e guardandomi fisso con quegli occhi profondi e chiari.
- Ah! io non posso, Gesù… - feci, dopo un momento di perplessità, vergognoso e avvilito, lasciandomi cader le braccia sulla persona.
Come se la mano, di cui sentivo in principio del sogno l’impressione sul mio capo inchinato, m’avesse dato una forte spinta contro il duro legno del tavolino, mi destai in quella di balzo, stropicciandomi la fronte indolenzita. E qui, è qui, Gesù, il mio tormento! Qui, senza requie e senza posa, debbo da mane a sera rompermi la testa.
Luigi Pirandello
Dedico questo bellissimo brano di Pirandello ato a tutte le persone che a Natale offorno la propria anima a Gesù senza riserve e a quelli che vorrebbero farlo, ma non ci riescono.
E' un libro che dedico a tutti coloro che hanno amato e amano un cane e un gatto qui sulla terra.

MILANO (6 novembre) – Quando la moglie non lavora, i soldi del conto corrente di famiglia sono tutti del marito, in quanto unica fonte di reddito. La consorte casalinga, anche in presenza di comunione dei beni, non può vantare la proprietà di quei soldi. È uno dei passaggi cardine della sentenza con cui il giudice di Milano Michele Montingelli ha assolto un ex marito accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La vicenda per cui l'uomo è finito sotto processo anche per maltrattamenti in famiglia va dall'autunno 2003 al luglio 2005, quando lui, su invito della moglie, dopo anni di litigi, lascia l'appartamento dove i due vivevano con i figlioletti. Lei però, dopo la separazione di fatto e prima dello scioglimento del matrimonio, preleva una consistente somma dal conto comune per le esigenze di famiglia. Lui invece non versa l'assegno mensile.
Per il giudice la somma prelevata era «di pertinenza» del marito e, dunque, «idonea a consentire» i mezzi di sussistenza per i figli. Inoltre l'uomo si è visto derubricare l'accusa di maltrattamenti perché frasi come «mantenuta» o «sei grassa, chi ti vuole» sono state considerate contrarie al buon gusto e all'educazione ma irrilevanti ai fini del reato.
Nota a margine: forse la signora non si è resa conto di aver commesso un abuso prelevando dal conto corrente comune del denaro anche se finalizzato al mantenimento dei figli, in realtà lei non aveva nessun diritto di farlo.
Questa notte, dopo pochi minuti dall’aver appreso di essere stato eletto, Barack Obama si è lanciato in un discorso molto istrionico, ottimo per coronare un momento di grande emozione e per celebrare il grande e invidiabile patriottismo degli americani. Senza alcun dubbio un bel discorso, dove il consolidato “we can” è stato ripetuto all’infinito producendo l’effetto sperato sulla folla in lacrime. Auguro ad Obama di trasformare i suoi “we can” in tanti “we have done” al più presto, ossia i “noi possiamo” in noi “abbiamo fatto” perchè altrimenti saranno guai seri per lui, per gli americani e anche per il resto del mondo.
In campagna elettorare Obama ha promesso di tutto e di più: lavoro per tutti, assistenza sanitaria per tutti, casa per tutti, soldi per tutti, pace per tutti, conciliazione per tutti… e allora io mi domando se Barack non si sia lasciato andare un po’ troppo e se abbia confuso il Sogno Americano con il suo libro dei sogni personale. Come dimenticare che la recessione negli Usa è gravissima, che i soldati americani sono ancora in Iraq e in altre molte parti del mondo, che si sono persi negli USA milioni di posti di lavoro e che tutto questo ha avuto e avrà un riverbero anche sull’economia della nostra vecchia Europa… Mi auguro naturalmente che gli americani abbiano scelto l’uomo giusto e che non si siano lasciati travolgere solo dalla voglia di cambiare. Ma questo lo verificheremo molto presto e nei fatti.
Oggi oltre cento milioni di cittadini americani decideranno non solo il destino del loro Paese ma in un certo senso anche quello del mondo. Queste non sono elezioni normali: i due candidati sono molto diversi fra loro ed offrono programmi drasticamente differenti. Questo spiega l’enorme affluenza alle urne che si è già manifestata nel caso delle elezioni anticipate e che si prevede verrà confermata domani: si prevede addirittura un 60% di votanti. In passato, l’affluenza era quasi sempre molto bassa, il che forniva ai critici dell’America il pretesto per criticarne la democrazia. Si trattava invece, come ripetutamente sottolineato, di un segno della solidità delle istituzioni democratiche americane.
In un sistema maggioritario uninominale e bipartitico è normale che entrambi i candidati cerchino di catturare il voto dell’elettore mediano, che è quello che decide l’esito delle elezioni. Così facendo, i loro programmi finiscono per convergere, le differenze si riducono e gli elettori pervengono alla conclusione che il risultato elettorale non cambierà molto le cose, sia che vinca l’uno o l’altro candidato. Decidono quindi che non valga la pena andare a votare. Stavolta è diverso, stavolta i due programmi sono radicalmente contrastanti ed i due candidati non potrebbero essere più dissimili.
Quasi nessuno ha sottolineato che la svolta storica di un candidato di colore alla Casa Bianca è stata in un certo senso agevolata dalle scelte di un Presidente per molti versi rivoluzionario: George W. Bush. Bush ha nominato per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d’America un nero Segretario di Stato. In passato sarebbe stato considerato impensabile. Non contento di questo, Bush ha anche nominato per la prima volta nella storia americana una donna, per di più di colore, Segretario di Stato. La scelta di Colin Powell prima e Condoleeza Rice dopo dimostra quanto rivoluzionaria sia stata la presidenza Bush nella storia americana. Le sinistre, sempre propense a predicare un femminismo di maniera ed a proclamarsi appassionatamente anti-razziste, non hanno colto la rivoluzionaria novità di queste scelte ed invece di elogiarle e tessere le lodi di un uomo ed una donna di grande valore li hanno aggrediti. Colin Powell e Condoleeza Rice hanno preceduto Obama nella storia dell’emancipazione degli afro-americani grazie alla lungimiranza di un Presidente repubblicano. Come i lettori di questo giornale sanno, io tifo per John McCain, un uomo che ha dato prova di grandissimo coraggio in Vietnam, in guerra, e nel Senato degli Stati Uniti in tempo di pace. La stampa che in passato aveva sempre lodato McCain per indipendenza e coraggio, ora ha cambiato musica. Ricordo ancora quando Roberta McCain mi disse: «I giornali parlano bene di John e la cosa mi preoccupa: non sarà diventato di sinistra?».
Ora la grande stampa della sinistra americana tifa per Obama, ha dimenticato la sua simpatia per McCain e non trova di meglio da fare che criticarlo. Il premio Nobel per le scienze economiche del 2004 Edward Prescott si è rifiutato di entrare nel panel di economisti di Obama affermando: «Sapete perché l’Europa è così depressa rispetto agli Stati Uniti? Perché segue le politiche che Obama propone».
Come europeo conosco bene il significato di quel giudizio; per questo mi auguro che vinca McCain, di tutto abbiamo bisogno tranne che di un’America in perenne ristagno.
TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE GELMINI
Mentre migliaia di persone sfilano in piazza, e lanciano uova contro il ministero molti senza nemmeno sapere perché, voi leggetevi il decreto 137/08 approvato ieri dal Senato. Oltre al maestro unico, troverete la previsione del voto in condotta, l'educazione civica, i criteri per scegliere i libri scolastici. Ecco il testo integrale.
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione)
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti)
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria)
1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinchè le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».
Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 8.
(Norme finali)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1º settembre 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi – Gelmini – Tremonti – Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
Facebook è sempre più il re dei social network: nato nel 2004 e inizialmente riservato agli studenti universitari americani ha da poco superato i 100 milioni di iscritti in tutto il mondo e ogni giorno nascono decine di applicazioni per la sua piattaforma, aperta allo sviluppo di moduli di terze parti solo dall'inizio di quest'anno.
L'apertura della piattaforma verso l'esterno (utenti prima, applicazioni poi) è stata la chiave di volta: da allora la corsa di facebook è diventata inarrestabile, tanto che il social network creato da Mark Zuckerberg è entrato nella vita di tutti i giorni anche qui da noi, addirittura l'abbiamo sentito nominare in TV da Simona Ventura all'isola dei famosi : se non è rivoluzione questa in un paese “TV-centrico” come il nostro...
Ma cosa possiamo fare su facebook? Un po' di tutto, in realtà. Analizziamo qualcuna delle numerose peculiarità di questo social network. Partiamo appunto dal “network”: su facebook è possibile contattare (aggiungere come amici) colleghi, amici, parenti e scambiarsi messaggi, appuntamenti, immagini, e video. Non c'è limite alla condivisione. Contattare le persone che conosciamo è facilissimo: il potente motore di ricerca interno permette di trovare chiunque in pochi secondi, anche solo digitandone nome e cognome. Se si vuole è possibile importare la propria rubrica di indirizzi email: i nostri contatti saranno importati in maniera del tutto automatica e invitati ad aggiungersi al nostro network.
Lo sport preferito di alcuni utenti è cercare vecchi amici di infanzia o compagni di scuola, ex-fidanzate (e fidanzati), persone conosciute in vacanza: vi stupirà scoprire che molte delle persone che non vedete da anni sono iscritte a facebook e che potete ricontattarle in pochissimi click.
Così come è possibile aggiungere ai propri amici gente che si conosce per davvero è possibile anche farsi nuovi amici: in questo sempre il potente motore di ricerca permette di selezionare gli utenti per città, religione e interessi (anche politici). Se il nostro ”add” viene accettato si può cominciare a chattare attraverso la chat interna.
Una volta creato il nostro network è possibile sfidare i nostri amici anche attraverso videogames: tra le innumerevoli applicazioni disponibili esistono diversi giochi con cui passare un bel po' di tempo. Attenzione, non abusatene sul lavoro! Possono creare dipendenza!
Qualcuno su facebook ci fa anche i soldi. Si tratta di tecniche al limite dello spam (e a rischio di ban) basate di solito su campagne pay per lead (in parole povere: fai iscrivere gente a questo o a quel servizio online guadagnando sulle iscrizioni che hai portato al servizio) in cui facebook gioca un ruolo fondamentale. Di solito questo genere di tecniche funzionano così: si crea un network di persone molto grande su facebook, invitandole dopo un po' di tempo a provare il servizio a cui si è affiliati.
Oltre a questo ovviamente poi ci sono le applicazioni, o meglio, la pubblicità che è possibile inserire nelle applicazioni create o il mercatino online. Questo articolo di mashable (in inglese) segnala applicazioni da installare sul proprio profilo che permettono di vendere un po' di tutto attraverso l'enorme vetrina di facebook.
Di solito però i soldi si fanno lavorando. L'enorme rete di contatti che ognuno di noi può creare su facebook può tornare davvero utile se si sta cercando lavoro: i tuoi amici potrebbero anche essere titolari di aziende in cerca di nuovi contatti lavorativi e/o dipendenti. Completare al meglio il prorprio profilo, segnalando master, lauree, diplomi, esperienze lavorative, ecc... Può essere un volano non indifferente.
Le agenzie di comunicazione e chi si occupa di Web Marketing non hanno perso tempo: facebook è un'ottima piattaforma per campagne di marketing (virale o meno) ed è possibile (attraverso la creazione di gruppi dedicati ad esempio) convogliare in poco tempo centinaia di utenti verso un obiettivo prestabilito, utilizzando sia testi che immagini, video o altri contenuti multimediali, se non intere applicazioni create ad hoc.
La pubblicità su facebook poi è completamente targettizzabile a seconda dell'età degli utenti, della loro provenienza e dei loro gusti personali: una manna dal cielo per chi progetta campagne di advertising online.
Altro aspetto da non sottovalutare: facebook è ben indicizzato da Google. In Internet sono molte le guide che insegnano a fare SEO (search engine optimization) direttamente sul social network.
Torniamo al facebook pensato come passatempo: una delle applicazioni più usate di facebook è quella per la gestione degli eventi: è possibile indicarne luogo, informazioni relative all'evento ed è possibile invitare i propri contatti (e se questi non sono pigri possono dare conferma della loro presenza o meno) i più attivi pianificano il proprio calendario di uscite direttamente su facebook oramai: tra tutti gli eventi postati dagli utenti c'è sempre qualcosa di interessante in zona se si fa una ricerca.
Come si dice di solito? Prima il dovere, poi il piacere. Facebook ha anche un lato umanitario: con "Cause" puoi donare piccole somme di denaro per aiutare chiunque: dalla persona che fa una colletta per comprare l'automobile arrivando ad Amnesty International ed Emergency . Quasi tutte le associazioni benefiche hanno una pagina su facebook e se sei volontario per una qualche associazione anche tu puoi raccogliere fondi attraverso facebook.
Per concludere: facebook è talmente modulare, espandibile, vasto, pieno di utenti... Che non esistono limiti a quel che si può pare attraverlo la sua piattaforma. Quello raccontato in questo articolo è solo una minima parte delle possibilità offerte da facebook... Il resto è tutto da scoprire: basta un indirizzo email per iscriversi!